La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, in attesa di conoscere le interpretazioni che darà il Ministero del Lavoro sulla Legge n. 78/2014, ha emanato una propria circolare ( la n. 13 del 13 giugno 2014) con la quale fornisce alcuni indirizzi applicativi sulle novità introdotte dalla legge in argomentazione ( c.d. . Jobs Act).
Viene introdotto il limite della durata massima del singolo contratto, che non può ormai superare i 36 mesi complessivi, comprese le eventuali proroghe, a prescindere dalle mansioni esercitate dal lavoratore.
In precedenza, il tetto massimo dei 36 mesi si applicava soltanto in caso di successione di contratti a termine (art. 5, comma 4-bis). Questo consentiva di poter avviare il primo contratto a termine anche con una durata superiore a 36 mesi.
Ad oggi è ancora possibile derogare al limite dei 36 mesi del singolo contratto con riferimento ai contratti a termine avviati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa (art. 10, comma 5-bis, D. Lgs. 368/2001).
Questa particolare tipologia di contratto può avere una durata pari a quella del progetto di ricerca cui si riferisce.
Resta confermato che i rapporti di lavoro avviati con personale dirigente possono essere stipulati anche per periodi superiori ai 36 mesi, e comunque entro il limite massimo di cinque anni, atteso che l’art. 10, comma 4, del D. Lgs. 368/2001 che contiene tale deroga non è stato oggetto di modifica legislativa.
Consulta la circolare completa: Circolare Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
FONTE: Innovatori P.A.