Il Ministro dell’economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, ha firmato due decreti ministeriali che modificano le black list sulla “indeducibilità dei costi” e sulle “Controlled Foreign Companies (CFC)”, già emanate in attuazione rispettivamente degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi.
I due decreti danno tempestiva attuazione alle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015, che hanno modificato i criteri previsti per l’elaborazione di tali liste con l’obiettivo di favorire l’attività economica e commerciale transfrontaliera delle nostre imprese.
La legge di stabilità (articolo 1, comma 678) ha previsto che l’unico criterio rilevante ai fini della black list sulla “indeducibilità dei costi” relativi a transazioni effettuate con giurisdizioni estere sia la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. È stato eliminato il criterio relativo al livello adeguato di tassazione.
In base a questo nuovo criterio il decreto firmato oggi riscrive la black list sulla “indeducibilità dei costi” mantenendo nell’elenco 46 Paesi e giurisdizioni. Sono stati cancellati dalla black list 21 Paesi e giurisdizioni con i quali è in vigore un accordo bilaterale (Convenzione contro le doppie imposizioni oppure TIEA – Tax Information Exchange Agreement) o multilaterale (Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale OCSE/Consiglio d’Europa) che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale. Si tratta di: Alderney (Isole del Canale), Anguilla, ex Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costarica, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Mauritius, Montserrat, Singapore.
In materia di Controlled Foreign Companies (CFC) l’elaborazione della black list delle giurisdizioni estere è basata sui due criteri dello scambio di informazioni e dell’adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere (articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi). La legge di stabilità (articolo 1, comma 680) ha previsto che un livello di tassazione nel Paese estero inferiore al 50 per cento di quello italiano è considerato sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.
Con il decreto firmato sono quindi stati eliminati dalla “black list CFC” quei Paesi che, oltre ad avere un accordo con l’Italia sullo scambio di informazioni, applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia: Filippine, Malesia e Singapore.
Pubblichiamo le due black list come modificate in base ai decreti
Black list “indeducibilità dei costi” | Black List “CFC” |
Andorra Angola Antigua Bahamas Bahrein Barbados Barbuda Brunei Dominica Ecuador Giamaica Gibuti (ex Afar e Issas) Grenada Guatemala Hong Kong Isole Marshall Isole Cook Isole Vergini statunitensi Kenia Kiribati (ex Isole Gilbert) Libano Liberia Liechtenstein Macao Maldive Monaco Nauru Niue Nuova Caledonia Oman Panama Polinesia francese Portorico Saint Kitts e Nevis Samoa Salomone Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine Sant’Elena Sark (Isole del Canale) Seychelles Svizzera Tonga Tuvalu (ex Isole Ellice) Uruguay Vanuatu |
Alderney (Isole del Canale) Andorra Anguilla Antille Olandesi Aruba Bahamas Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero Barbados Barbuda Belize Bermuda Brunei Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta Gibilterra Gibuti (ex Afar e Issas) Grenada Guatemala Guernsey (Isole del Canale) Herm (Isole del Canale) Hong Kong Isola di Man Isole Cayman Isole Cook Isole Marshall Isole Turks e Caicos Isole Vergini britanniche Isole Vergini statunitensi Jersey (Isole del Canale) Kiribati (ex Isole Gilbert) Libano Liberia Liechtenstein Macao Maldive Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato Montserrat Nauru Niue Nuova Caledonia Oman Polinesia francese Saint Kitts e Nevis Salomone Samoa Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine Sant’Elena Sark (Isole del Canale) Seychelles Tonga Tuvalu (ex Isole Ellice) Vanuatu |
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi del comma 4 dell’articolo 167 del Testo unico delle imposte sui redditi, verrà fornito un elenco dei regimi fiscali speciali che prevedono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello previsto in Italia, anche se applicati da un Paese con regime di tassazione generale non inferiore al 50% di quello italiano.