Erogazione contributo ai Comuni per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili
La Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro comunica che sono stati trasmessi, per il seguito di competenza, all’Ufficio Centrale del Bilancio (MEF – DRGS) gli ordini di pagamento del contributo per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili (ex art. 1, comma 1156, lett. f), L. 296/2006 e ss. mm. e ii.) emessi a favore dei Comuni indicati nell’ Elenco n. 5.
Sono lavori socialmente utili tutte le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria o in disoccupazione speciale oppure mediante il coinvolgimento in progetti di lavori socialmente utili di soggetti in cerca di prima occupazione o disoccupati.
Rientrano nella competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale i lavoratori socialmente utili appartenenti al cosiddetto “bacino nazionale”, cioè quei soggetti che abbiano effettivamente maturato 12 mesi di permanenza nelle attività socialmente utili negli anni 1998-1999.
La gestione dei lavori socialmente utili e le azioni di politica attiva del lavoro riferita ai lavoratori LSU, è demandata alle Regioni, che agiscono sulla base di convenzioni con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
FONTE: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Consulta il documento: Elenco n. 5