Nel definire i principi della spending review con riferimento alla riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, l’art. 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, obbliga a ridurre comunque il numero degli uffici territoriali, stabilendo che gli uffici da chiudere vanno individuati “avendo riguardo prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore a 30 unità, ovvero dislocati in stabili in locazione passiva” (comma 5, lettera a).
Ciò che caratterizza tali uffici sono, da un lato, la bassa domanda di servizi da erogare, e, dall’altro, le diseconomie di scala e l’insufficienza di sinergie tipiche di strutture di dimensioni molto ridotte (da qui, l’obbligo normativo di chiuderle).
Per le loro caratteristiche, questi uffici hanno quindi sfavorevoli condizioni di funzionalità operativa e carichi di lavoro esigui, tali da non giustificare gli oneri connessi al loro funzionamento, sicché, oltre a determinare un risparmio sui costi di gestione, la loro chiusura consentirà – in accordo con le finalità fondamentali della spending review – un impiego più razionale delle risorse che tenga anche conto, come prescrive il citato decreto-legge n. 95 del 2012 (art. 8, comma 1, lett. f), “delle innovate modalità operative connesse all’aumento dell’informatizzazione dei servizi”; informatizzazione particolarmente sviluppata nell’Agenzia delle Entrate.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)
b) Articolazione interna delle direzioni provinciali:
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 5)
Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(art. 8, comma 1, lettera f) e art. 23-quinquies, comma 5, lettera a)
FONTE: Agenzia delle Entrate


