L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) o Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD e Organisation de coopération et de développement économiques – OCDE, è, come noto, un’ organizzazione internazionale di studi economici. L’organizzazione svolge in prevalenza un ruolo di assemblea consultiva che rappresenta un’occasione di confronto delle esperienze politiche, per la risoluzione dei problemi comuni, l’identificazione di pratiche commerciali e il coordinamento delle politiche locali e internazionali dei Paesi membri.
In ambito fiscale, tra le altre cose, l’Ocse, con l’obiettivo di agevolare la cooperazione e il coordinamento tributario, ha pubblicato nel lontano 1977 il modello di Convenzione (Model Tax Convention on Income and on Capital) che è oggetto di revisioni e aggiornamenti costanti. Il modello di convenzione è accompagnato dal commentario che funge da strumento interpretativo delle singole disposizioni.
 
Gli aggiornamenti 2014
Il 15 luglio il Consilio dell’Ocse ha approvato gli aggiornamenti per il 2014 del modello di convenzione. Tali aggiornamenti sono il risultato del lavoro portato avanti dal Comitato per gli affari fiscali (CFA) tra il 2010 e la fine del 2013 ma non includono nessun risultato dei lavori in corso nell’ambito del BEPS action plan.
 
Lo scambio di informazioni
Gli aggiornamenti principali riguardano le modifiche apportate all’articolo 26 del modello di convenzione che definisce lo standard richiesto nello scambio di informazioni. La norma prevede lo scambio di informazioni su richiesta, dove l’informazione è “prevedibilmente pertinente” (foreseeably relevant) con l’Amministrazione fiscale del Paese richiedente, indipendentemente dal segreto bancario.  Gli aggiornamenti al suddetto articolo  26 consentono ora le richieste di gruppo (group requests). Ciò significa che le autorità fiscali possono richiedere informazioni su un gruppo di contribuenti, senza nominarli singolarmente, purché la richiesta non sia un “fishing expedition”. Questo aggiornamento rappresenta, secondo il centro per le politiche fiscali dell’Ocse, un passo avanti verso una maggiore trasparenza.
 
La tassazione degli artisti e degli sportivi professionisti
È stata inoltre approvata la versione finale del discussion draft relativo all’articolo 17 del modello di convenzione che disciplina la tassazione degli artisti e degli sportivi professionisti. Il draft si prefigge in particolare di delineare una nozione comune di attività artistica e sportiva da assoggettare ad imposizione nello stato dove tali attività vengono eseguite.
 
La nozione comune di “beneficial owner
Approvata anche la versione finale del discussion draft riguardante gli art. 10,11 e 12 del modello di convenzione che intende definire una nozione comune di “beneficial owner”. Tale termine ha dato luogo a diverse interpretazioni da parte dei giudici e le amministrazioni fiscali. Tenuto conto dei rischi di doppia imposizione e doppia non imposizione derivante da queste diverse interpretazioni, il CFA ha elaborato proposte volte a chiarire l’interpretazione che dovrebbe essere data a tale nozione nel contesto del modello di convenzione fiscale.
 
Trattamento dei diritti di emissione per i gas serra
Risultano essere state approvate anche le versioni finali dei discussion drafts “tax treaty issues related to emissions permits and credits” relativo alla disciplina fiscale a cui assoggettare la compravendita dei c.d. diritti di emissione così come previsti dal protocollo di Kyoto sulla riduzione dell’emissione di gas, e “tax treaty treatment of termination payment” avente ad oggetto il trattamento fiscale dei pagamenti ricevuti dal lavoratore transfrontaliero al termine del rapporto di lavoro.
 
Cosa è rimasto fuori
Gli aggiornamenti 2014 non contengono invece nessun riferimento al discussion draft relativo alla revisione dell’articolo 5 del modello di convenzione in merito al concetto di stabile organizzazione (permanent establishment) per definire il quale si aspetta la conclusione dei lavori del gruppo di lavoro del BEPS action plan nr 7 (prevent the artificial avoidance of PE status). 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Mauro Faggion

 

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