Io e mia madre siamo residenti in Puglia e dobbiamo fare dei lavori in un appartamento a Roma, di mia proprietà. Mia madre può usufruire della detrazione per tali lavori?
Davide Cacucci
La detrazione per ristrutturazione edilizia compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese e conviva con il possessore intestatario dell’immobile (circolare 121/E del 1998, al punto 2.1). Non è un requisito indispensabile che l’unità abitativa in cui convivono familiare e intestatario dell’immobile costituisca per entrambi l’abitazione principale, mentre è necessario che i lavori stessi siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza (risoluzione 184/E del 2002).
Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:
- il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è ordinariamente di 48.000 euro per unità immobiliare; il tetto sale a 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015
- la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.
Attenzione:
La detrazione spetta anche per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate
AUTORE: Gianfranco Mingione


