E’ imminente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale – predisposto dalle
Infrastrutture, di concerto con l’Economia – sulla morosità incolpevole. I suoi contenuti
confermano quelli già tempo fa testualmente anticipati dalla Confedilizia. Le novità sono parecchie
e fanno chiarezza su un testo che, nato in Parlamento in sede di conversione in legge del decreto
legge n. 102/’13, poneva non poche perplessità.
Dopo la ripartizione dei fondi disponibili (20 milioni, per quest’anno) fra Regioni e Province
autonome (art. 1), il decreto definisce anzitutto (art. 2 comma 1) la morosità incolpevole,
specificando che si intende per tale “la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al
pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità
reddituale del nucleo familiare” (il riferimento alla morosità “sopravvenuta” in precedenza
mancava). Al comma 2 dello stesso articolo il decreto interministeriale stabilisce poi (e non più a
titolo esemplificativo, come nelle sue prime versioni) le specifiche cause di morosità incolpevole:
“perdita di lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione
dell’orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la
capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività
libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di
avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del
nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo
medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese
mediche e assistenziali”.
I criteri per l’accesso ai contributi (art. 3, comma 1) prevedono che i comuni verifichino che i
richiedenti: a) abbiano un reddito Isee non superiore ad euro 35mila o un reddito Isee da regolare
attività lavorativa non superiore a 26 mila euro; b) siano destinatari di atti di intimazione di sfratto
per morosità, con citazione per la convalida; c) siano titolari di contratti di locazione registrati e
risiedano in alloggi (non delle categorie catastali A1, A8 e A9) oggetto di procedure di rilascio, da
almeno un anno; d) abbiano cittadinanza italiana o di un Paese europeo ovvero siano in possesso
di titolo di soggiorno. Le regioni – come richiesto, fra altre cose, anche dalla Confedilizia – non
potranno stabilire “eventuali altri requisiti”, come si prevedeva nelle prime versioni del decreto in
rassegna. Si prevede poi (stesso articolo, comma 2) che i comuni verifichino che i richiedenti non
siano titolari nella provincia di residenza di diritti reali (proprietà ecc.) su immobili fruibili ed
adeguati alle esigenze dei loro nuclei familiari. La presenza, nel nucleo familiare, di un
ultrasettantenne, di un minore, ovvero di persone con invalidità accertata per almeno il 74 per
cento (prime versioni: 67 per cento), o in carico ai servizi sociali o alle ASL, costituirà titolo
preferenziale (stesso articolo, comma 3) per la concessione dei contributi.
Nell’articolo 5, comma 1, del decreto è stabilito che “i provvedimenti comunali di cui al presente
decreto sono destinati alla concessione di contributi” in favore di: a) inquilini destinatari di
“provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il
proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato”; b) inquilini la cui ridotta
capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo
contratto di locazione, con la precisazione che in questi casi i comuni devono prevedere le
modalità per assicurare che i contributi siano versati contestualmente alla consegna degli
L’articolo 6 del decreto in rassegna è poi fondamentale, e servirà a porre fine anche a prassi
disinvolte variamente (e insolitamente) dispiegatesi in alcune sedi, sulla base di ragguardevoli doti
inventive. La norma prevede infatti che “I comuni adottano le misure necessarie per comunicare
alla Prefettura-Uffici territoriali del Governo l’elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti
per l’accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all’adozione delle misure di graduazione
programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto”.
L’intervento dei Prefetti è dunque previsto (e, quindi, dovrà avvenire) solo dopo la comunicazione
in parola riguardante i richiedenti contributi ed in stretta correlazione con l’assegnazione di questi
(come da noi già fatto presente anche solo sulla base della legge – 24ore 14.1.’14). Ancora (come
pure il decreto chiarisce, ma già si sapeva – cfr articolo precitato), gli interventi dei Prefetti
dovranno essere funzionali (programmazione disponibilità forza pubblica ecc.) agli interventi
previsti e quindi generali e non certo di esame, e conseguente graduazione, di singoli casi
(riservata all’Autorità giudiziaria, come stabilito – su ricorso della Confedilizia – dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 321/’98). In sostanza, non è concesso alcun potere ai Prefetti di
graduazione degli sfratti, neppure surrettiziamente tramite la graduazione della concessione della
forza pubblica. Graduazione – quest’ultima – che deve essere programmata solo in linea generale,
in funzione della disponibilità della stessa per periodi determinati, nel loro complesso considerati.
L’ultimo articolo del decreto Lupi-Padoan attiene al solo monitoraggio sull’utilizzo dei fondi, che
viene affidato alle Regioni “secondo specifiche definite dal Ministero infrastrutture”(da ritenersi
“secondo specifiche direttive definite…”).
Da ultimo, si ritiene – data la natura del provvedimento, e in assenza di specifiche indicazioni nel
testo dello stesso – che il D.M. entrerà in vigore immediatamente dopo la sua comparsa in
Gazzetta, senza applicazione della vacatio legis di 15 giorni dalla pubblicazione.
FONTE: Confedilizia


