Delle due, una. È necessario dimostrare almeno che i mezzi di locomozione in questione sono nella disponibilità anche di altri o che se ne sopportino le spese solo in parte

In mancanza di prova contraria da parte del contribuente, il certificato del Pubblico registro automobilistico (Pra), dal quale risulta la disponibilità di tre auto, può costituire elemento idoneo a giustificare l’accertamento di un maggior reddito e anche una diversa decisione del giudice tributario che non ha precisato gli elementi concreti che ha utilizzato per negare rilevanza ai beni indicatori di capacità contributiva.
Lo ha affermato la Cassazione, con ordinanza n. 15931 dell’11 luglio 2014.
 
I fatti
Un contribuente ha proposto ricorso avverso un avviso di accertamento con il quale l’ufficio aveva determinato una maggiore Irpef per l’anno d’imposta 2003, sulla base della disponibilità, tra i beni, anche di tre auto.
In entrambi i gradi di merito, i giudici hanno ritenuto non fondata la pretesa fiscale. In particolare, la Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo e dichiarando illegittimo l’avviso di accertamento.
 
Di diverso avviso la Cassazione, innanzi alla quale la decisione di appello è stata censurata, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 38, Dpr 600/1973, e degli articoli 2697 e 2728 del codice civile, nonché per insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi.
La Corte, infatti, ha affermato che la sentenza impugnata non ha indicato, tra l’altro, “i concreti elementi utilizzati per negare rilevanza agli elementi indicatori di capacità contributiva”, né ha esplicitato “i concreti dati e l’iter logico giuridico seguiti per affermare… la indisponibilità di tre auto, oltretutto, pretermettendo l’esame delle risultanze del P.R.A., idonei a giustificare una diversa decisione…”.
 
Osservazioni
La Cassazione esamina le questioni poste dal ricorso e decide avendo riguardo a principi desumibili da pregresse pronunce, innanzitutto, sul difetto di motivazione della sentenza.
A tale riguardo, i giudici di piazza Cavour ricordano che, per consolidata giurisprudenza, si configura il vizio di omessa motivazione quando il giudice di merito tralascia di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza compierne un’approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento seguito (cfr Cassazione 890/2006, 1756/2006 e 2067/1998).
 
Con riguardo alla rilevanza, sul piano probatorio, della disponibilità dei beni in materia di accertamento dei redditi, la Cassazione ha ribadito che tale disponibilità dei beni previsti dall’articolo 2, Dpr 600/1973 (nel testo applicabile alla fattispecie, e specificamente la disponibilità in Italia o all’estero di autoveicoli, nonché di residenze principali o secondarie – cfr Cassazione 15279 e 27545 del 2011), costituisce una presunzione “legale” di capacità contributiva (articolo 2728 cc), perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente, al fatto certo di tale disponibilità, l’esistenza di una determinata capacità contributiva. E la citata “disponibilità”, per la sua esclusiva valenza reddituale, prescinde del tutto dalla (ed è, quindi, indifferente alla) effettiva titolarità giuridica del bene e non presenta alcun legame con il titolo giuridico che ne costituisce la sua fonte.
Ciò in quanto il legislatore considera rilevante e sintomatica solo la concreta situazione fattuale e cioè il potere del soggetto di trarre, dai beni e in proprio favore, le utilità economiche che il bene stesso, per sua natura, è in grado di fornire (cfr Cassazione, 11213/2011).
 
Proprio quando, da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (ad esempio, autovetture, possidenze immobiliari, incrementi patrimoniali, eccetera) si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo, l’Amministrazione tributaria può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi (articolo 38, Dpr 600/1973).
In tal caso, incombe sul contribuente l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi, frutto della sua attività, sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili o separatamente tassate (cfr Cassazione 10385/2009).
 
Di conseguenza, il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la rilevanza presuntiva della capacità contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova fornita dal contribuente in ordine alla provenienza non reddituale dei beni indicati dalla norma (cfr Cassazione 16284/2007 e 7408/2011).
Quest’ultimo, cioè il contribuente, è chiamato a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma (cfr Cassazione 19252/2005, 14161/2003, 12731/2002 e 11611/2001).
 
E nessun dubbio sull’ammissibilità delle presunzioni nel processo tributario.
Il ricorso alle presunzioni, infatti, è possibile tanto in materia di tributi erariali che di tributi dell’ente locale. Ciò in quanto sono esclusi dall’articolo 7, Dlgs 546/1992, solo il giuramento e la prova testimoniale, né si applica, nel contenzioso tributario, l’articolo 2729, comma 2, del codice civile (secondo il quale, le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova testimoniale), per la natura della materia e il sistema dei mezzi di indagine a disposizione degli uffici e dei giudici tributari (cfr Cassazione 22804/2006, 6548/2009, 587/2010, 9876/2011 e 14055/2011).
 
Spetterà al giudice del rinvio riformare la sentenza di secondo grado alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Corte e considerando che, nella fattispecie esaminata, risulta essere rimasta incontestata (cfr Cassazione 2273/2005, 5488/2006 e 1540/2007) la circostanza che il contribuente abbia avuto la disponibilità delle tre auto, né sono state superate le risultanze dei certificati del Pubblico registro automobilistico (ad esempio, con eventuali cessioni a terzi, cfr Cassazione 12448/2011).
E ancora (e soprattutto) perché lo stesso contribuente non ha dimostrato che “il bene o servizio è nella disponibilità anche di altri soggetti, diversi da quelli indicati nell’articolo 2, comma 1, ultimo periodo, Dpr 600/1973, né che per detto bene o servizio sopporta solo in parte le spese” (cfrCassazione 11213/2011).

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Romina Morrone

 

 

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