Il codice penale prevede il riciclaggio da più di 20 anni. “Sostituire o trasferire risorse provenienti da delitto, ovvero compiere altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa” non si può. Il riciclatore deve:
1) sapere che le risorse provengono da delitto.
2) perseguire lo scopo di impedire che se ne possa scoprire la provenienza illecita.
3) compiere attività che rendano difficile scoprirla.
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